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Accertamento di compatibilità paesaggistica

Modalità

Per i seguenti lavori, secondo le procedure di cui al 5° comma dell'Art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi  presenta allo Sportello Unico Edilizia, apposita domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta :
a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi,
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
c) per lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 380/2001,

Cosa occorre

Predisporre la domanda utilizzando l'apposita modulistica.

Tempi a conclusione del procedimento

Il procedimento deve concludersi con un provvedimento entro il termine perentorio di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza  salvo sospensione dei termini per richiesta integrazioni.

La procedura prevede:
La verifica che l'intervento ricada tra quelli previsti dall'art. 167, commi 4 e 5 e art. 181, commi 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. n. 42/2004.. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti vengono richieste eventuali integrazioni con sospensione dei termini che riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa. Viene richiesto il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio e viene trasmessa la documentazione alla Soprintendenza al fine di acquisire il parere vincolante, da rendersi entro 90 giorni dalla data di arrivo della documentazione presso la stessa.
Nel caso di parere positivo della Soprintendenza, verrà emesso l'atto di accertamento della compatibilità paesaggistica ed il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito.
Nel caso di rigetto dell'istanza a seguito di parere negativo della Soprintendenza, si applica la sanzione demolitoria con l'obbligo della rimessione in pristino a cura e spese del trasgressore.

Costi a carico dell'utente

Diritti di greteria nella misura di € 50,00.

Ai sensi dell'art. 167, comma 5°, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.e ii., sanzione pecuniaria equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito.

Modulistica

UT - Richiesta compatibilita Paesaggistica
Anagrafica dell'Ente
Comune di Castel San Pietro Terme
Piazza XX Settembre 3
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051.69.54.154 - Fax 051.69.54.141
PEC: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it
Partita IVA: 00514201201
Codice Fiscale: 00543170377
Cod. catastale C265

Accessibilità
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Crediti
I contenuti di questo sito sono a cura dell'Ufficio stampa e dell'ufficio URP del Comune di Castel San Pietro Terme.
Per inviare segnalazioni: protocollo@cspietro.it
Pubblicato nell'aprile del 2015
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