Accertamento di compatibilità paesaggistica
Modalità
Per i seguenti lavori, secondo le procedure di cui al 5° comma dell'Art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi presenta allo Sportello Unico Edilizia, apposita domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta :
a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi,
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
c) per lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 380/2001,
Cosa occorre
Predisporre la domanda utilizzando l'apposita modulistica.
Tempi a conclusione del procedimento
Il procedimento deve concludersi con un provvedimento entro il termine perentorio di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza salvo sospensione dei termini per richiesta integrazioni.
La procedura prevede:
La verifica che l'intervento ricada tra quelli previsti dall'art. 167, commi 4 e 5 e art. 181, commi 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. n. 42/2004.. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti vengono richieste eventuali integrazioni con sospensione dei termini che riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa. Viene richiesto il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio e viene trasmessa la documentazione alla Soprintendenza al fine di acquisire il parere vincolante, da rendersi entro 90 giorni dalla data di arrivo della documentazione presso la stessa.
Nel caso di parere positivo della Soprintendenza, verrà emesso l'atto di accertamento della compatibilità paesaggistica ed il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito.
Nel caso di rigetto dell'istanza a seguito di parere negativo della Soprintendenza, si applica la sanzione demolitoria con l'obbligo della rimessione in pristino a cura e spese del trasgressore.
Costi a carico dell'utente
Diritti di greteria nella misura di € 50,00.
Ai sensi dell'art. 167, comma 5°, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.e ii., sanzione pecuniaria equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito.
Modulistica
UT - Richiesta compatibilita Paesaggistica