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Autorizzazione paesaggistica semplificata

Modalità

Autorizzazione necessaria alla realizzazione di interventi in aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico (art. 146 c. 9 DLgs 42/2004) aventi un impatto sul paesaggio meno rilevante così come classificato nell'All. aI DPR 139/2010. 
Gli interventi di lieve entità ai quali si applica la procedura semplificata (allegato1) al Decreto) sono i seguenti:
1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originariae comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile e' sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. Lapresente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1,lettere a), b) e c), del Codice);
3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente vocenon si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delleaperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o
modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi gia' chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica osostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela aisensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali:rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensidell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per ilcontenimento dei consumi energetici degli edifici;
7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente ototalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo
stesso immobile e' sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su piu' lati,aventi una superficie non superiore a 30 mq;
9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnicidi piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);
10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modificadei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore
(la presentevoce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presentevoce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;
13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessipedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;
15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 delCodice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attivita' commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art.136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);
16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attivita'commerciali e pubblici esercizi;
17. interventi puntuali di adeguamento della viabilita' esistente, quali: adeguamento di rotatorie,riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonche' quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a
condizione che assicurino la permeabilita' del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi;
18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere insoprasuolo;
19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore,rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre ditipologia e dimensioni analoghe;
21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti,compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori eimpianti di climatizzazione dotati di unita' esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce nonsi applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c),
del Codice);
23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonche'impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agliimmobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 deldecreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antennenon superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere direcinzione e sistemazione correlate;
26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi perla canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;
27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi,cisterne etc.), che comportino lamodifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;
28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non siapplica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme restando le diverse e piu' favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentitidalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;
30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accessoad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonche' la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di duneartificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;
32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsid'acqua e dei laghi;
33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali;
34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici nonsuperiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di areeboscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalleamministrazioni competenti;
36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma1,lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti;
37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq;
38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili,chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;
39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attivita' turistiche, sportive o del tempo libero,da considerare come attrezzature amovibili.

L'autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto rispetto al titolo abilitativi (art. 146, comma 4 del Codice) .



Cosa occorre

La richiesta viene presentata utilizzzando l'apposita modulistica con allegata la documentazione prevista dal DPCM 12 dicembre 2005.
 

Tempi a conclusione del procedimento

La domanda di autorizzazione in bollo va indirizzata allo Sportello SUE-SUAP e va presentata in triplice copia secondo il fac simile predisposto e va consegnata all'Ufficio Protocollo.

Il Comune ha 30 giorni per effettuare le proprie valutazioni, in particolare dovrà:
a) verificare che l'intervento non sia assoggettato alla procedura ordinaria di cui all'art. 146 del Codice,
b) verificare che la documentazione a corredo dell'istanza sia completa e conforme a quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto. In caso contrario lo Sportello richiede all'interessato i documenti e i chiarimenti necessari, che devono essere presentati entro 15 giorni dalla richiesta . Il procedimentoviene sospeso. Trascorso tale periodo senza che siano state presentate le integrazioni richieste, il procedimento decade e lo Sportello informa il richiedente di tale situazione.
c) Qualora la documentazione risulti completa, ovvero quando è stata integrata e completata a seguito della richiesta comunale, il Comune verificherà la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia dell'intervento. In caso di valutazione negativa il Comune dichiara
l'improcedibilità della domanda, senza trasmettere alcuna richiesta alla Soprintendenza e invia la comunicazione di rigetto al richiedente. Se la verifica di conformità urbanistica ed edilizia risulti positiva, il Comune darà seguito al procedimento in esame.
d) verifica della compatibilità paesaggistica attraverso la Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio per l'espressione del parere di competenza obbligatorio ai sensi dell'Art.3 della L.R. n. 31 /2002. La valutazione della compatibilità paesaggistica positiva del Comune comporta l'invio alla Soprintendenza competente della proposta di rilascio dell'autorizzazione corredata dalla domanda e dalla scheda allegata e del parere della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio.

La Soprintendenza,entro il termine perentorio di 25 giorni dal momento in cui riceve l'istanza,deve esprimere il proprio parere vincolante sulla proposta di autorizzazione .

Dal momento del ricevimento del parere positivo della Soprintendenza, il Comune rilascial'autorizzazione semplificata entro 5 giorni. L'autorizzazione è immediatamente efficace con la sua emanazione ed è valida per 5 anni da questo momento. I lavori relativi all'intervento autorizzato devono essere realizzati entro il periodo di validità dell'autorizzazione altrimenti devono essere assoggettati ad ulteriore richiesta di rilascio.

Costi a carico dell'utente

Diritti di segreteria nell misura di € 50,00.

Modulistica

UT - Autorizzazione paesaggistica semplificata scheda
UT - Richiesta Autorizzazione Paesaggistica semplificata
Anagrafica dell'Ente
Comune di Castel San Pietro Terme
Piazza XX Settembre 3
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051.69.54.154 - Fax 051.69.54.141
PEC: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it
Partita IVA: 00514201201
Codice Fiscale: 00543170377
Cod. catastale C265

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Crediti
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Pubblicato nell'aprile del 2015
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