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Modalità

E' il titolo edilizio necessario per la realizzazione delle principali trasformazioni degli immobili.

E' richiesto per ogni intervento edilizio non realizzabile con SCIA o compreso nell'attività edilizia libera (CIL).

L'art.17, 1°c., della L.R. n. 15/2013 indica quali interventi sono soggetti a permesso di costruire e il successivo art. 18 descrive il procedimento per il suo rilascio.

L'ufficio competente al rilascio è l'ufficio SUE-SUAP Edilizia del Comune.

L'istanza va presentata utilizzando l'apposita modulistica regionale e presentata al Comune di Castel San Pietro Terme allo Sportello Edilizio SUE-SUAP, tramite:
- a mezzo posta indirizzata al Comune di Castel San Pietro Termoe n. 3
- presso l'ufficio protocollo del comune di Castel San Pietro Terme
- a mezzo PEC all'indirizzo comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it
- per quanto riguarda i procedimenti edilizi produttivi dovrà essere utilizzato unicamente il portale SuapBO dedicato alle imprese previo accreditamento.


 

 

Tempi a conclusione del procedimento

Il termine per la conclusione del procedimento è previsto in gg. 75 salvo quanto previsto dall'art. 18 della L.R. n. 15/2013.

L'ufficio, entro 60 gg cura l'istruttoria acquisendo i prescritti pareri dagli uffici Comunali e richiedendo alle Amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso (nulla-osta, pareri di competenza, ecc....) necessari al rilascio del provvedimento.
In caso di documentazione incompleta l'ufficio provvederà alla richiesta della documentazione integrativa mancante. Il termine di 60 gg resta sospeso fino alla presentazione della documentazione.
Acquisiti tali atti e l'eventuale documentazione integrativa, il responsabile del procedimento formula una proposta di provvedimento ed infine nei successivi 15 gg il responsabile dell'area provvedere al rilascio o al diniego del premesso di costruire.

Decorso inutilmente il termine per l'assunzione del provvedimento finale di cui al comma 8, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta. Su istanza dell'interessato  lo Sportello Unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.

Costi a carico dell'utente

-         Contributo di Costruzione: fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'art. 32 della L.R. 15/2013. Il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per richiedere il rilascio del permesso di costruire è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione, delle monetizzazioni degli standard (questi ultimi nel caso siano dovuti).

-         Contributo straordinario "U3" per realizzazione opere infrastrutturali viarie nei comparti di espansione residenziali e produttivi (vedasi scheda E allegata alla disciplina del Contributo di costruzione) per l'ammontare dell'onere vedasi determina dirigenziale n. 926 del 31/12/2014

-         Contributo "S" e "D" previsto per le attività industriali e/o artigianali relativo alla incidenza delle opere necessarie alla sistemazione dei luoghi ove  ne siano alterate le caratteristiche ( S) e per le opere necessarie al trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D)

-         Diritti di segreteria Scheda I allegata alla Disciplina del Contributo di Costruzione, da versare al momento del ritiro del permesso di costruire

Scadenza, validità

Il termine per l'inizio dei lavori nopn può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati, con  comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che  a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti prevision iturbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel ternie prestabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non aconra eseguite.
Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso ovvero entro il periodo di proroga anteriormente concesso.

Sanzioni

Le sanzioni applicabili in caso di interventi eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale diffornità o con variazioni essenziali rispetto al progetto autorizzato, sono previste dal titolo 1 della L.R. n. 23/2004 e ss.mm.ii. in materia di "vigilanza sull'attività edilizia e sanzioni" e dal capo 2 del D.P.R. n. 380/2001 "testo unico dell'edilizia" .

A chi rivolgersi

Responsabile del Procedimento Edilizio: Fausto Zanetti

Istruttore Tecnico: Stefania Mongardi - Manuela Naldi - Manuela Mega

Modulistica

UT - Allegato Altri dati di localizzazione
UT - Allegato Asseverazione di altri tecnici
UT - Allegato Dati Geometrici di altri immobili
UT - Atto unilaterale obbligo per interventi gratuiti in zona agricola
UT - Atto unilaterale obbligo per servizi agricoli nuove costruzioni ampliamenti
UT - Barriere Architettoniche
UT - Modello ISTAT non residenziale
UT - Modello ISTAT residenziale
UT - Modulistica impianti legge 10-91
UT - Modulistica impianti legge 46-90
UT - Permesso a costruire - Allegato 2
UT - Permesso a costruire - Allegato altri soggetti, altri tecnici, altre imprese
UT - Permesso a costruire - Asseverazione di conformita edilizia
UT - Permesso a costruire - Comunicazione di fine lavori
UT - Permesso a costruire - Comunicazione inizio lavori
UT - Permesso a costruire - Disciplina contributo di costruzione
UT - Permesso a costruire - Modello identificazione immobile
UT - Permesso a costruire - Modulo di domanda
UT - Permesso a costruire - Nomina di sostituzione impresa
UT - Permesso a costruire - relazione tecnico descrittiva
Anagrafica dell'Ente
Comune di Castel San Pietro Terme
Piazza XX Settembre 3
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051.69.54.154 - Fax 051.69.54.141
PEC: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it
Partita IVA: 00514201201
Codice Fiscale: 00543170377
Cod. catastale C265

Accessibilità
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Crediti
I contenuti di questo sito sono a cura dell'Ufficio stampa e dell'ufficio URP del Comune di Castel San Pietro Terme.
Per inviare segnalazioni: protocollo@cspietro.it
Pubblicato nell'aprile del 2015
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