Riconciliazione tra coniugi
Descrizione procedimento
I coniugi separati legalmente possono dichiarare di essersi riconciliati davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu celebrato o quello del Comune di residenza ( presso il quale deve esistere la trascrizione dell'atto ai sensi dell'art. 12 comma 8 D.P.R. 396/00)
Individuazione tipo di Istanza che attiva il procedimento
Su istanza dei coniugi.
modalità conclusione del procedimento
Redazione dell'atto ed apposizione dell'annotazione dell'atto di matrimonio.
Modalità per avere informazioni relative ai procedimenti in corso
Termine per conclusione
Contestualmente all'istanza previo appuntamento.
SCIA / Silenzio Assenso
no
Strumenti di tutela dell'interessato
Ricorso al Tribunale Civile
Servizio Online
no
Modalità pagamento - Contribuzione Ente - Costo utente
non ci sono costi per il cittadino.
Normativa
DPR 03 novembre 2000, n.396;
Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
Ai sensi art.2 comma 9 bis della l. 241/1990 e s.m.i. in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente Area Servizi Amministrativi o al Segretario generale
Customer satisfaction
no