Conferma dichiarazioni anagrafiche o ripristino della posizione anagrafica precedente
Descrizione procedimento
Le dichiarazioni anagrafiche con le quali il cittadino comunica le variazioni che riguardano la propria residenza allo Sportello dedicato Anagrafe hanno decorrenza immediata, e sono registrate in Anagrafe entro due giorni lavorativi. Vengono successivamente svolti accertamenti da parte della Polizia Municipale per la conferma o meno di quanto dichiarato dall'interessato. In caso di conferma, scatta il silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta. Nel caso in cui gli accertamenti svolti abbiano dato invece esito negativo, cioè sia stata verificata l'assenza dei requisiti a cui è subordinata l'iscrizione, viene inviata comunicazione ai sensi art. 10 bis l. 241/1990 entro 45 giorni dalla dichiarazione anagrafica: qualora non siano presentate dal cittadino osservazioni ai sensi del medesimo articolo, oppure siano presentate e non accolte, lo Sportello Anagrafe provvede a ripristinare d'ufficio entro ulteriori 45 giorni dalla data di presentazione delle osservazioni di cui all'art. 10 bis, o, in mancanza, alla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui allo stesso art. 10 bis, la precedente posizione anagrafica con contestuale avviso all'autorità di Pubblica Sicurezza. Nel caso di prima iscrizione anagrafica, il cittadino interessato è cancellato con effetto retroattivo e con decorrenza dalla data della dichiarazione; nel caso di iscrizione con provenienza da altro Comune, o dall'estero di cittadino italiano iscritto all'AIRE, l'interessato viene cancellato con decorrenza dalla data della dichiarazione e la richiesta di ripristino è contestualmente comunicata al Comune di provenienza o di iscrizione AIRE per la conseguente contestuale reiscrizione con la medesima decorrenza; nel caso si tratti di cambiamento di abitazione all'interno del comune, il cittadino viene reiscritto nel precedente indirizzo.
Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria
Modalità per avere informazioni relative ai procedimenti in corso
Termine per conclusione
In caso di accertamento positivo: al 45° giorno dalla dichiarazione anagrafica
In caso di accertamento negativo: entro il 45° giorno dalla dichiarazione anagrafica occorre inviare la comunicazione di cui all'art. 10 bis l. 241/1990; entro il 45° giorno dalla data di presentazione delle osservazioni di cui all'art. 10 bis l.241/1990 o, in mancanza, alla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui allo stesso art. 10 bis occorre effettuare o richiedere il ripristino
SCIA / Silenzio Assenso
Sì
Strumenti di tutela dell'interessato
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti da legge in favore dell'interessato ovvero nei casi di adozione provvedimento oltre termine predeterminato per conclusione + modi per attivarli
Servizio Online
No
Modalità pagamento - Contribuzione Ente - Costo utente
non ci sono costi per il cittadino
Normativa
Legge anagrafica 24/12/1954 n. 1228 - Regolamento Anagrafico DPR 30/5/1989 n.223 - D.L. 5/2012 convertito in l. 35/2012
ISTAT Metodi e norme 1992
Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
Ai sensi art.2 comma 9 bis della l. 241/1990 e s.m.i. in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Segretario generale
Customer satisfaction
No