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Conferma dichiarazioni anagrafiche o ripristino della posizione anagrafica precedente

Descrizione procedimento

Le dichiarazioni anagrafiche con le quali il cittadino comunica le variazioni che riguardano la propria residenza allo Sportello dedicato Anagrafe hanno decorrenza immediata,  e sono registrate in Anagrafe entro due giorni lavorativi. Vengono successivamente svolti accertamenti da parte della Polizia Municipale per la conferma o meno di quanto dichiarato dall'interessato. In caso di conferma, scatta il silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta. Nel caso  in cui gli accertamenti svolti abbiano dato invece esito negativo, cioè sia stata verificata l'assenza dei requisiti a cui è subordinata l'iscrizione, viene inviata comunicazione ai sensi art. 10 bis l. 241/1990 entro 45 giorni dalla dichiarazione anagrafica: qualora non siano  presentate dal cittadino osservazioni ai sensi del medesimo articolo, oppure siano  presentate e non accolte, lo Sportello Anagrafe provvede a ripristinare d'ufficio entro ulteriori 45 giorni dalla data di presentazione delle osservazioni di cui all'art. 10 bis, o, in mancanza, alla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui allo stesso art. 10 bis, la precedente posizione anagrafica con contestuale avviso all'autorità di Pubblica Sicurezza. Nel caso di prima iscrizione anagrafica, il cittadino interessato è cancellato con effetto retroattivo e con decorrenza dalla data della dichiarazione; nel caso di iscrizione con provenienza da altro Comune, o dall'estero di cittadino italiano iscritto all'AIRE, l'interessato  viene cancellato con decorrenza dalla data della dichiarazione e la richiesta di ripristino è contestualmente comunicata al Comune di provenienza o di iscrizione AIRE per la conseguente contestuale reiscrizione con la medesima decorrenza; nel caso si tratti di cambiamento di abitazione all'interno del comune, il cittadino viene reiscritto  nel precedente indirizzo.

Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria

Modalità per avere informazioni relative ai procedimenti in corso

OrariOrario Ufficio Anagrafe  

Sede comunale: piazza Venti Settembre 3 - 40024 Castel S. Pietro Terme       

tel.0516954110 mail:anagrafe@cspietro.it; anagrafe@pec.cspietro.it

Termine per conclusione

In caso di accertamento positivo: al 45° giorno dalla dichiarazione anagrafica 

In caso di accertamento negativo: entro il 45° giorno dalla dichiarazione anagrafica occorre inviare la comunicazione di cui all'art. 10 bis l. 241/1990; entro il 45° giorno dalla data di presentazione delle osservazioni di cui all'art. 10 bis l.241/1990 o, in mancanza, alla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui allo stesso art. 10 bis occorre effettuare o richiedere il ripristino

SCIA / Silenzio Assenso

Strumenti di tutela dell'interessato

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti da legge in favore dell'interessato ovvero nei casi di adozione provvedimento oltre termine predeterminato per conclusione + modi per attivarli

Servizio Online

No

Modalità pagamento - Contribuzione Ente - Costo utente

non ci sono costi per il cittadino

Normativa

Legge anagrafica 24/12/1954 n. 1228 - Regolamento Anagrafico DPR 30/5/1989 n.223 - D.L. 5/2012 convertito in l. 35/2012

ISTAT Metodi e norme 1992

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo

Ai sensi art.2 comma 9 bis della l. 241/1990 e s.m.i. in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Segretario generale

Customer satisfaction

No
Anagrafica dell'Ente
Comune di Castel San Pietro Terme
Piazza XX Settembre 3
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051.69.54.154 - Fax 051.69.54.141
PEC: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it
Partita IVA: 00514201201
Codice Fiscale: 00543170377
Cod. catastale C265

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Crediti
I contenuti di questo sito sono a cura dell'Ufficio stampa e dell'ufficio URP del Comune di Castel San Pietro Terme.
Per inviare segnalazioni: protocollo@cspietro.it
Pubblicato nell'aprile del 2015
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