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Cancellazione cittadino straniero dall'Anagrafe della popolazione residente per omesso rinnovo del permesso di soggiorno

Descrizione procedimento

Il cittadino straniero iscritto in anagrafe deve effettuare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune (vedi Modulistica) entro 60 giorni dal rinnovo del permesso  di soggiorno, in caso contrario può incorrere nella cancellazione d'ufficio. Il cittadino  straniero stesso comunque non decade dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Qualora da accertamenti il cittadino risulti irreperibile, verrà dato avvio al procedimento di cancellazione per irreperibilità.

Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria

Dichiarazione di dimora abituale nel Comune

Documento di identificazione in corso di validità.

Permesso di soggiorno rinnovato

Da presentare o inviare allo Sportello dedicato Anagrafe agli indirizzi sottoindicati per raccomandata, per fax o per via telematica.    

 Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

 

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con  firma digitale;

b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante.

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del dichiarante sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Il richiedente deve compilare il modulo per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

Modulistica:

dichiarazione dimora abituale stranieri a seguito rinnovo permesso soggiorno (allegato a fondo pagina)

Modalità per avere informazioni relative ai procedimenti in corso

OrariOrario Ufficio Anagrafe  

Sede comunale: piazza Venti Settembre 3 - 40024 Castel S. Pietro Terme       

tel.0516954110 email:anagrafe@cspietro.it; anagrafe@pec.cspietro.it

Termine per conclusione

Provvedimento negativo: non ha termine massimo, ma condizioni e termini minimi di legge, dopo sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno più 30 giorni di preavviso, fatti salvi i tempi occorrenti per il rinnovo del permesso stesso

Strumenti di tutela dell'interessato

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti da legge in favore dell'interessato ovvero nei casi di adozione provvedimento oltre termine predeterminato per conclusione + modi per attivarli

Servizio Online

no

Modalità pagamento - Contribuzione Ente - Costo utente

non ci sono costi per il cittadino

Normativa

Legge anagrafica 24/12/1954 n. 1228 - Regolamento Anagrafico DPR 30/5/1989 n.223 - D.L. 5/2012 convertito in l. 35/2012

ISTAT Metodi e norme 1992

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo

Ai sensi art.2 comma 9 bis della l. 241/1990 e s.m.i. in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente Area Servizi Amministrativi o al Segretario generale

Customer satisfaction

no

Modulistica

AG - Dichiarazione di dimora abituale cittadini stranieri
Anagrafica dell'Ente
Comune di Castel San Pietro Terme
Piazza XX Settembre 3
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051.69.54.154 - Fax 051.69.54.141
PEC: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it
Partita IVA: 00514201201
Codice Fiscale: 00543170377
Cod. catastale C265

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Crediti
I contenuti di questo sito sono a cura dell'Ufficio stampa e dell'ufficio URP del Comune di Castel San Pietro Terme.
Per inviare segnalazioni: protocollo@cspietro.it
Pubblicato nell'aprile del 2015
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