Cambiano radicalmente dal 9 maggio 2012 le modalità del cambio di residenza con provenienza da un altro Comune o dall'estero e del cambio di abitazione all'interno dello stesso Comune.
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, le dichiarazioni devono essere obbligatoriamente rese utilizzando la nuova modulistica allegata e vanno presentate:
- o presso lo Sportello dedicato di Anagrafe del Comune;
- oppure inviate per PEC (Posta Elettronica Certificata);
- oppure per Posta Elettronica semplice purchè la dichiarazione e il documento di identificazione siano sottoscritti con firma digitale;
- oppure per Posta Elettronica semplice purché la dichiarazione con firma autografa e la copia del documento siano acquisite mediante scanner;
- oppure per fax;
- oppure per posta raccomandata.
A seguito dell'iscrizione anagrafica, che verrà effettuata entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione, l'Ufficio Anagrafe accerterà il possesso dei requisiti di legge (in primis la sussistenza della dimora abituale, e quant'altro previsto per l'iscrizione stessa), e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o dal ricevimento della dichiarazione inviata con le modalità sopra descritte senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione si intende confermata.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre la segnalazione all'autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Il comma 5 prevede che, in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, venga ripristinata la posizione anagrafica precedente.
Gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea provenienti dall'estero saranno pertanto effettuati in seguito alla dichiarazione resa o inviata.
La verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati NON appartenenti all'Unione Europea precede invece l'iscrizione anagrafica.
Il D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito in legge 23/05/2014 n. 80, all'art. 5 prevede che "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge". In applicazione della normativa sopracitata, è necessario che i cittadini che debbano rendere dichiarazioni di residenza (iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune o dall'estero, iscrizione per ricomparsa da irreperibilità, cambio di indirizzo all'interno del Comune) presentino la documentazione sotto indicata. Per ulteriori chiarimenti, occorre contattare l'Ufficio Anagrafe.