Richieste di accesso agli atti
Descrizione procedimento
Richieste di accesso agli atti da parte di cittadini
Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria
Modulo di domanda (Allegato a fondo pagina)
La richiesta di accesso agli atti deve essere inoltrata allo Sportello Cittadino tramite:
1) consegna diretta in P.zza XX Settembre n. 3, 40024 Castel S. Pietro T. secondo i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 13,00, il giovedì anche al pomeriggio dalle 15,00 alle 17,45;
2) servizio postale;
3) fax al n. 051 6954141;
che provvederà ad inoltrarla al responsabile.
Si fa presente che l'utente può verificare prima della richiesta di accesso, se l'atto è già pubblicato e reperibile sul sito web del Comune, sul presente Portale istituzionale e all'Albo pretorio on line
http://195.62.168.141:90/
Modalità per avere informazioni relative ai procedimenti in corso
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato informalmente con istanza anche solo verbale presso l'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente o anche per il tramite dell'ufficio Sportello Cittadino. L'interessato dovrà far constare la propria identità, ed eventualmente i propri poteri rappresentativi, dovrà indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentano l'individuazione, nonchè specificare, o ove occorra comprovare, l'interesse connesso all'oggetto della richiesta.
Sulla richiesta l'ufficio si pronuncia, se possibile, immediatamente e senza formalità.
Qualora non sia possibile l'accoglimento dell'istanza informale, o sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento, sull'esistenza dei controinteressati, il richiedente è invitato a presentare domanda formale secondo quanto sopra già illustrato.
Termine per conclusione
30 gg dalla presentazione dell'istanza, salvo presenza di controinteressati art.3 DPR 184/06 e art. 22 del Regolamento sull'attività, i procedimenti amm.vi, l'accesso, la tutela della riservatezza e il trattamento dei dati personali
SCIA / Silenzio Assenso /Silenzio rifiuto
Silenzio rifiuto art. 25 L. 241/90 e art. 21 c. 7 del Regolamento sull'attività, i procedimenti amm.vi, l'accesso, la tutela della riservatezza e il trattamento dei dati personali
Strumenti di tutela dell'interessato
1) Richiesta di riesame al Difensore Civico entro 30 gg dal diniego o dal formarsi del silenzio-rigetto
2) Ricorso al TAR Emilia-Romagna entro 30 giorni
3) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
Servizio Online
Modalità pagamento - Contribuzione Ente - Costo utente
L'estrazione delle copie è subordinata al pagamento del solo costo di riproduzione come determinato dall'Ente; quando vengano invece richieste copie autentiche, queste saranno rilasciate con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo, se prescritto, e con la corresponsione dei diritti di segreteria, se ed in quanto dovuti per legge o regolamento. Le eventuali spese di spedizione sono a carico del richiedente.
Normativa
L. 241/90; DPR n. 185/2006; Regolamento sull'attività, i procedimenti amm.vi, l'accesso, la tutela della riservatezza e il trattamento dei dati personali
Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
In caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio, o al Segretario generale, dott.ssa Cinzia Giacometti. Vedi
deliberazione GC n. 144 del 01.10.2012
Customer satisfaction
no
Modulistica
SAI - Richiesta accesso agli atti