Accesso civico da parte di cittadini
Descrizione
Richieste di accesso alle informazioni attinenti l'organizzazione e le attività delle Pubbliche Amministrazioni da parte di cittadini.
L'acccesso civico, previsto dagli art. 5 e 5bis del
D.Lgs. n.33/2013 come modificato da
D.Lgs. n.97/2016,
è diverso dall'accesso ai documenti amministrativi previsto dalla
L. n.241/90. In quest'ultimo caso si prevede un interesse diretto, concreto e attuale verso l'atto o il documento o la pratica in possesso dell'Amministrazione Comunale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Per avere dettagli su tale procedura è possibile consultare la
pagina di riferimento presente nel sito.
Nel caso dell'accesso civico è possibile richiedere:
- art.5 co.1) documenti, informazioni o dati che le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare in base alla normativa di riferimento (D.Lgs. n.33/2013) e che nel sito del Comune di Castel S. Pietro Terme sono contenuti nella sezione "
Amministrazione Trasparente"
-art.5 co.2) ogni altro dato o documento rispetto a quelli precitati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dei limiti relativi alla "tutela di interessi giuridicamente rilevanti" distinti in interessi pubblici e interessi privati elencati dall'art. 5bis, co.1, 2 e 3.
Documenti da allegare all'istanza
La richiesta è gratuita, salvo il rimborso dei costi di riproduzione, non deve essere motivata e va indirizzata al Dirigente di riferimento e al Responsabile della Trasparenza. Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata tramite:
- posta elettronica all'indirizzo
protocollo@comune.castelsanpietroterme.bo.it - posta elettronica certificata all'indirizzo
comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it- posta ordinaria indirizzata a Comune di Castel S. Pietro Terme, Sportello di Accesso Civico c/o Sportello Cittadino, p.zza XX Settembre 3, 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
- direttamente all'ufficio Protocollo c/o Sportello Cittadino del Comune di Castel S. Pietro Terme, p.zza XX Settembre 3, 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Si fa presente che il cittadino può verificare prima della richiesta di accesso se l'atto, documento, informazione, dati sono già pubblicati e reperibili sul presente Portale Istituzionale, su "Amministrazione Trasparente" e su
Albo Pretorio on line.
Termine per la conclusione del procedimento
Dopo aver ricevuto e protocollato la richiesta, l'ufficio Protocollo la trasmette al Dirigente responsabile della pubblicazione per materia o che detiene il dato/documento, che entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza:
- pubblica nel sito web del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente", il documento/informazione/dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente e per conoscenza al Responsabile della Trasparenza e allo Sportello di Accesso Civico (c/o Sportello Cittadino) l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale;
- se quanto richiesto risulta già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al richiedente e, per conoscenza, al Responsabile della trasparenza e allo Sportello di Accesso Civico (c/o Sportello Cittadino) indicando il collegamento ipertestuale.
Nel caso di accesso civico potenziato ex art.5 co.2, il Dirigente che detiene il dato/documento, qualora individui soggetti "controinteressati", è tenuto a comunicare agli stessi la domanda di accesso. I controinteressati hanno facoltà di presentare "motivata opposizione" alla richiesta di accesso civico entro 10 giorni. Decorsi tali 10 giorni e accertata la ricezione della comunicazione, l'Amministrazione deve decidere se accogliere o respingere la richiesta. L'Amministrazione ha l'onere di concludere il procedimento nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il provvedimento di accesso civico potenziato è chiuso con un provvedimento espresso e motivato. La decisione è comunicata al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'Amministrazione trasmette tempestivamente al richiedente i dati/documenti richiesti.
Costi a carico dell'utente
La richiesta di accesso civico è gratuita salvo il rimborso dei costi di riproduzione come determinato dall'Ente.
Se vengono richieste copie autentiche, queste sarannno rilasciate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo, se prescritto, e con la corresponsione dei diritti di segreteria, se e in quanto dovuti per legge o regolamento.
Le eventuali spese di spedizione sono a carico del richiedente.
Strumenti di tutela
Se l'Amministrazione nega l'accesso, totalmente o parzialmente, oppure non rispetta il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente può presentare "
domanda di riesame" al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deciderà con provvedimento motivato entro 20 giorni.
Se l'accesso civico è negato o differito per tutelare l'interesse privato alla "protezione dei dati personali", il responsabile anticorruzione deve acquisire un preventivo
parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Il termine per l'adozione del provvedimento finale da parte del responsabile anticorruzione rimane sospeso fino alla ricezione del suddetto parere e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.
Contro la prima decisione dell'Amministrazione di rifiuto e differimento e in caso di riesame contro la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può rivolgersi al
Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. ai sensi dell'art.116 Codice del processo amministrativo D.Lgs. n.104/2010.
Nel caso l'accesso civico sia esercitato nei confronti di Enti Locali, il richiedente può anche presentare ricorso al
Difesore civico competente per ambito territoriale, che si pronuncia entro 30 giorni. Il ricorso al Difensore civico deve essere notificato anche all'Amministrazione interessata.
Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento comunica la decisione al richiedente e all'Amministrazione. Se quest'ultima non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni, l'accesso è consentito.
Qualora l'accesso sia stato negato o differito per assicurare la "protezione dei dati personali" anche il Difensore civico provvederà solo dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncerà entro 10 giorni dalla richiesta.
Nel caso di accoglimento della richiesta di accesso, ai sensi del D.Lgs. n.97/2010 il controinteressato può:
- presentare "domanda di riesame" al responsabile anticorruzione
- ricorrere innanzi al Difensore civico
Riferimenti normativi
Modulistica
CITT - modulo richiesta accesso civico