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Denuncia di Infortunio all'Autorità di Pubblica Sicurezza

Descrizione



Dal 22 marzo 2016 l'obbligo di inviare il certificato medico di infortunio sul lavoro o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza", secondo le modalità previste dalla circolare INAIL n.10 del 21.03.2016. Quindi non è più compito del datore di lavoro la trasmissione del certificato medico.

L'invio telematico dei certificati medici di infortunio e malattia professionale è reso disponibile da un'apposita procedura che interagisce con l'Istituto assicuratore.
Al fine dell'abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'INAIL.


Inoltre dal 22 marzo 2016 l'obbligo di trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio sul lavoro è a carico dell'INAIL, esonerando quindi il datore di lavoro da tale adempimento.

L'obbligo è relativo agli infortuni con prognosi superiore a trenta giorni o mortale.
In precedenza la normativa prevedeva che il datore di lavoro doveva inviare la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza per infortunio sul lavoro che avesse avuto una prognosi superiore a tre giorni o mortale.

In fase di avvio l'Istituto trasmette le predette denunce tramite PEC alle caselle di posta elettronica delle Questure e, per quanto riguarda la navigazione, alla Capitaneria di Porto. A completamento degli applicativi informatici l'Inail mette a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza i dati relativi alle suddette denunce tramite la cooperazione applicativa di cui all'art.72, comma 1, lettera e) del d.lgs. n.82/2005.


Resta a carico del datore di lavoro l'obbligo di inoltrare denuncia di infortunio sul lavoro all'Istituto entro i termini previsti dalla norma corredata dai riferimenti del certificato medico già trasmesso all'Istituto per via telematica dal medico o struttura competente (numero identificativo e data di rilascio del certificato).

N.B. L'infortunio deve essere occorso nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme.


E' stato abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni presso la sede del datore di lavoro.

Per ogni ulteriore dettaglio consultare la pagina dedicata nel sito INAIL e gli uffici della Questura di Bologna

Riferimenti normativi

Le modifiche alla normativa precedente sono state apportate dall'art.21 del D.Lgs. n.151/2015 (c.d. Decreto Semplificazioni)

D.P.R. n.1124/1965 (c.d. T.U. INAIL)

Anagrafica dell'Ente
Comune di Castel San Pietro Terme
Piazza XX Settembre 3
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051.69.54.154 - Fax 051.69.54.141
PEC: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it
Partita IVA: 00514201201
Codice Fiscale: 00543170377
Cod. catastale C265

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Crediti
I contenuti di questo sito sono a cura dell'Ufficio stampa e dell'ufficio URP del Comune di Castel San Pietro Terme.
Per inviare segnalazioni: protocollo@cspietro.it
Pubblicato nell'aprile del 2015
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