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Autenticazione di firma per passaggio di proprietà di beni mobili registrati

Descrizione

L'articolo 7 della legge 248/2006 ha abilitato nuovi soggetti (oltre ai notai) all'autenticazione degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia di beni mobili registrati.

I soggetti abilitati all'autentica delle sottoscrizioni sono quindi:
  • i notai
  • gli uffici comunali
  • gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
  • gli uffici della motorizzazione civile
  • i titolari degli studi di consulenza automobilistica e delegazioni ACI che hanno attivato lo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA)

L'atto di vendita, di norma, deve essere redatto sul retro del certificato di proprietà e deve procedere alla firma l'intestatario del veicolo o di altro bene mobile registrato, che intende venderlo, o l'erede. In caso di aziende o altre persone giuridiche, la firma viene apposta dal legale rappresentante o dal liquidatore o dal curatore fallimentare, in questi casi è opportuno mostrare indonea documentazione attestante la condizione.  
Il documento deve essere compilato nelle sue parti (es. dati anagrafici del venditore, acquirente) a cura e resposanbilità dell'interessato: l'ufficio comunale provvede solo all'autenticazione della firma del venditore.

Con l'autenticazione della firma presso l'ufficio comunale il passaggio di proprietà NON è completo: entro sessanta giorni bisogna procedere alla trascrizione dell'atto al P.R.A. E' la registrazione del passaggio di proprietà che garantisce la certezza giuridica dell'aggiornamento dell'archivio del P.R.A. con i dati del nuovo proprietario del veicolo o di altro bene mobile.

Per informazioni relative all'entità delle imposte o per alcuni casi particolari chiedere informazioni agli uffici del PRA o agli uffici dell'ACI.

Per ulteriori chiarimenti occorre chiedere informazioni allo Sportello Cittadino negli orari di apertura.

Modalità dell'autentica

  • la sottoscrizione deve essere resa dal dichiarante (venditore) in presenza del funzionario incaricato allo Sportello Cittadino
  • l'atto di vendita deve essere compilato dal dichiarante; il funzionario comunale procede solo all'autentica della firma. L'atto di vendita viene redatto sul retro del certificato di proprietà
  • il dichiarante deve esibire un documento di identità in corso di validità 
  • è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo da 16 euro 


Termine per conclusione

immediato

Modalità pagamento Contribuzione Ente Costo utente

Per ogni autentica in bollo per legge euro 0,52 per diritti di segreteria + marca da bollo da euro 16,00 da apporre sull'atto al momento dell'autentica della firma

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo

Ai sensi art.2 comma 9 bis della l. 241/1990 e s.m.i. in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Segretario generale

Normativa

Informazioni aggiuntive

Servizio effettuato anche nell'Ufficio Anagrafe distaccato presso il Centro Civico di Osteria Grande il martedì e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30 (salvo periodi di chiusura estivi, natalizi, pasquali e salvo imprevisti)

Link utili

Anagrafica dell'Ente
Comune di Castel San Pietro Terme
Piazza XX Settembre 3
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051.69.54.154 - Fax 051.69.54.141
PEC: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it
Partita IVA: 00514201201
Codice Fiscale: 00543170377
Cod. catastale C265

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Crediti
I contenuti di questo sito sono a cura dell'Ufficio stampa e dell'ufficio URP del Comune di Castel San Pietro Terme.
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Pubblicato nell'aprile del 2015
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