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Cessione di fabbricato / Dichiarazione di ospitalità per cittadini extracomunitari

Descrizione del procedimento

La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall'art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla legge 18/05/1978 n. 191. La finalità di tale adempimento è quella di consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato che, a vario titolo, può essergli stato ceduto in uso.

La comunicazione di cessione fabbricato non è più dovuta nei casi di:
  • compravendita o locazioni di immobili regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate - novità introdotta dal D. Lgs n. 23 del 14 marzo 2011,
  • nei casi di comodato d'uso regolarmente registrato o locazioni abitative effettuate nell'esercizio di attività di impresa arti o professioni - novità introdotta dal Decreto Legge n. 79 del 20 giugno 2012.
I presupposti sono:
  • la regolare registrazione del contratto (di vendita, locazione o comodato) presso l'Agenzia delle Entrate
  • che la cessione dell'immobile a titolo di vendita, locazione o comodato d'uso sia stata effettuata a cittadini italiani o comunitari.
L'obbligo di comunicazione di cessione fabbricato rimane in vigore solo nei seguenti casi:
  • nel caso di ospitalità (uso gratuito) di un cittadino comunitario per un tempo superiore a 30 giorni
  • quando la compravendita o la locazione o il comodato d'uso riguardi un cittadino extracomunitario

Richiedenti

La comunicazione deve essere presentata dal proprietario o da chi concede l'uso esclusivo di un fabbricato (appartamento, negozio o altro locale) o di parte di esso.

Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria

La comunicazione di cessione fabbricato deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
  • consegnata, in triplice copia, presso lo Sportello Cittadino, che ne rilasciano una copia timbrata per ricevuta.
  • spedita per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Castel San Pietro Terme, Sportello Cittadino, P.zza Venti Settembre n. 3 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO), o in alternativa alla casella PEC istituzionale.
In caso di cessionario comunitario:
- si consiglia di allegare copia del documento di identità del cessionario per evitare errori nella comprensione dei dati indicati nella denuncia.

In caso di cessionario non comunitario: (in alternativa)
- 1 copia del documento di soggiorno in corso di validità (es. permesso o carta di soggiorno) accompagnato dall'esibizione dell'originale;
- 1 copia del documento di soggiorno scaduto e della documentazione di richiesta di rinnovo, nonché del passaporto, accompagnati dall'esibizione degli originali;
- in assenza del documento di soggiorno: 1 copia del passaporto con visto di soggiorno valido al momento di presentazione della denuncia, accompagnato dall'esibizione dell'originale. La copia del passaporto deve comprendere la copertina, le pagine con i dati identificativi e le pagine recanti il visto valido.

Scadenza / Termine per conclusione

La comunicazione di cessione fabbricato deve essere fatta entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, pena l'applicazione di sanzioni amministrative (da € 103 a € 1549).

Le violazioni sono accertate dagli organi di polizia giudiziaria o dai vigili urbani del Comune in cui si trova l'immobile.

SCIA / Silenzio Assenso

no

Strumenti di tutela dell'interessato

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato

Modalità pagamento / Contribuzione Ente / Costo utente

Non è previsto alcun costo a carico dell'utente

Sanzioni

L'omessa denuncia comporta una sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente:
- da Euro 160,00 a Euro 1.100,00 per la violazione a quanto previsto dall'art.7 D.LGS. 286 del 25/07/1998 (comunicazione ospitalità cittadino straniero non comunitario);
- da Euro 103,90 a Euro 1.549,00 per la violazione a quanto previsto dall'art.12 D.L. 191 del 21/03/1978 (comunicazione cessione fabbricati).

Normativa di riferimento

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo

Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente Area Servizi Amministrativi o al Segretario generale.

Link utili

aggiornamento della scheda

12.09.2019

Modulistica

CITT - DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Anagrafica dell'Ente
Comune di Castel San Pietro Terme
Piazza XX Settembre 3
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051.69.54.154 - Fax 051.69.54.141
PEC: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it
Partita IVA: 00514201201
Codice Fiscale: 00543170377
Cod. catastale C265

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Crediti
I contenuti di questo sito sono a cura dell'Ufficio stampa e dell'ufficio URP del Comune di Castel San Pietro Terme.
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Pubblicato nell'aprile del 2015
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