Cessione di fabbricato / Dichiarazione di ospitalità per cittadini extracomunitari
Descrizione del procedimento
La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall'art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla legge 18/05/1978 n. 191. La finalità di tale adempimento è quella di consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato che, a vario titolo, può essergli stato ceduto in uso.
La comunicazione di cessione fabbricato non è più dovuta nei casi di:
- compravendita o locazioni di immobili regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate - novità introdotta dal D. Lgs n. 23 del 14 marzo 2011,
- nei casi di comodato d'uso regolarmente registrato o locazioni abitative effettuate nell'esercizio di attività di impresa arti o professioni - novità introdotta dal Decreto Legge n. 79 del 20 giugno 2012.
I presupposti sono:
- la regolare registrazione del contratto (di vendita, locazione o comodato) presso l'Agenzia delle Entrate
- che la cessione dell'immobile a titolo di vendita, locazione o comodato d'uso sia stata effettuata a cittadini italiani o comunitari.
L'obbligo di comunicazione di cessione fabbricato rimane in vigore solo nei seguenti casi:
- nel caso di ospitalità (uso gratuito) di un cittadino comunitario per un tempo superiore a 30 giorni
- quando la compravendita o la locazione o il comodato d'uso riguardi un cittadino extracomunitario
Richiedenti
La comunicazione deve essere presentata dal proprietario o da chi concede l'uso esclusivo di un fabbricato (appartamento, negozio o altro locale) o di parte di esso.
Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria
La comunicazione di cessione fabbricato deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
- consegnata, in triplice copia, presso lo Sportello Cittadino, che ne rilasciano una copia timbrata per ricevuta.
- spedita per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Castel San Pietro Terme, Sportello Cittadino, P.zza Venti Settembre n. 3 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO), o in alternativa alla casella PEC istituzionale.
In caso di cessionario comunitario:- si consiglia di allegare copia del documento di identità del cessionario per evitare errori nella comprensione dei dati indicati nella denuncia.
In caso di cessionario non comunitario: (in alternativa)- 1 copia del documento di soggiorno in corso di validità (es. permesso o carta di soggiorno) accompagnato dall'esibizione dell'originale;
- 1 copia del documento di soggiorno scaduto e della documentazione di richiesta di rinnovo, nonché del passaporto, accompagnati dall'esibizione degli originali;
- in assenza del documento di soggiorno: 1 copia del passaporto con visto di soggiorno valido al momento di presentazione della denuncia, accompagnato dall'esibizione dell'originale. La copia del passaporto deve comprendere la copertina, le pagine con i dati identificativi e le pagine recanti il visto valido.
Scadenza / Termine per conclusione
La comunicazione di cessione fabbricato deve essere fatta entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, pena l'applicazione di sanzioni amministrative (da € 103 a € 1549).
Le violazioni sono accertate dagli organi di polizia giudiziaria o dai vigili urbani del Comune in cui si trova l'immobile.
SCIA / Silenzio Assenso
no
Strumenti di tutela dell'interessato
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato
Modalità pagamento / Contribuzione Ente / Costo utente
Non è previsto alcun costo a carico dell'utente
Sanzioni
L'omessa denuncia comporta una sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente:
- da Euro 160,00 a Euro 1.100,00 per la violazione a quanto previsto dall'art.7 D.LGS. 286 del 25/07/1998 (comunicazione ospitalità cittadino straniero non comunitario);
- da Euro 103,90 a Euro 1.549,00 per la violazione a quanto previsto dall'art.12 D.L. 191 del 21/03/1978 (comunicazione cessione fabbricati).
Normativa di riferimento
Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente Area Servizi Amministrativi o al Segretario generale.
Link utili
aggiornamento della scheda
12.09.2019
Modulistica
CITT - DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI